Intervista

Emissione della Fattura Elettronica e sanzioni per i ritardi nel 2019

Ecco cosa succede in caso di ritardo dell’emissione della Fattura Elettronica, resa obbligatoria dal 2019 anche tra privati. Tutto quel che c’è da sapere nell’intervista a Robert Braga che da tempo, nel contesto dell’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale, di cui è Presidente, sta accompagnando la digitalizzazione delle aziende italiane

Pubblicato il 11 Gen 2019

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Il Sistema di Interscambio (SdI, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è il sistema informatico che riceve le fatture elettroniche, effettua i controlli, e le inoltra ai destinatari) sta svolgendo il proprio compito, i servizi e l’app messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate funzionano. In particolare, in base ai dati raccolti dai “software sonda” (i software che monitorano i flussi di dati all’interno dei server) resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e all’operato del team di esperti messi in campo per verificare il buon andamento dell’infrastruttura, è stato reso noto che nei primi 4 giorni del 2019 sono state emesse circa 700mila fatture elettroniche al giorno con una percentuale di errore pari al 6%, definita fisiologica, molto più bassa di quella che era stata registrata (30%) quando nel 2015 si era iniziato a fare fattura elettronica verso la PA. Eppure all’indomani dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, scattato a gennaio 2019, continua a esserci confusione sul da farsi, basti pensare ai numerosi cartelli che piccoli esercenti, ma anche punti vendita di catene di distribuzione commerciali stanno esponendo con la scritta “Fatturazione elettronica, servizio momentaneamente non disponibile”. Ne abbiamo parlato con Robert Braga, Presidente dell’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale che, tra le altre cose, ha anche spiegato cosa accade in caso di emissione della fattura elettronica in ritardo e le sanzioni relative.

Robert Braga, Presidente dell'Associazione Professioni per l'Innovazione Digitale
Robert Braga, Presidente dell’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale

“Le aziende che si sono organizzate in anticipo – ha affermato Braga – non hanno problemi; a chi sta incontrando delle difficoltà nell’emissione, ricordiamo che la fattura elettronica di per sé è semplice da fare. Bisogna sapere recuperare le informazioni che servono (Pec o codice destinatario) e avere un software che permetta di realizzare il documento con il formato corretto (.XML). Insomma, serve essersi strutturati per inviare e ricevere tali documenti. Pensare di improvvisare all’ultimo momento, avendo sino alla fine sperato in una proroga, può generare problemi non certo riconducibili al concetto di fattura elettronica che, secondo me, significa invece maggiore velocità e precisione nell’acquisizione dei dati, comodità di avere tutte le informazioni in un formato unico e anche tracciabilità dell’invio e ricezione della fattura stessa (nessun cliente potrà più dire di non aver ricevuto la fattura, in quanto un soggetto terzo e super partes certifica lo scambio)”.

Questo il parere di Braga che nel contesto della Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale organizza incontri e corsi di formazione su tale tema e, più in generale, tesi a promuovere la cultura digitale utile per rendere più efficienti i processi aziendali e amministrativi.

“Nel contesto dell’Associazione – ha affermato Braga – abbiamo iniziato a svolgere attività per spiegare come prepararsi all’obbligo normativo due anni fa; la nostra missione è accompagnare le aziende a digitalizzare i loro processi e, in questo senso, la digitalizzazione delle fatture è una preziosa opportunità che ha importanti effetti positivi soprattutto sul ciclo passivo. Una parziale automazione della contabilità (serviranno sempre infatti know how ed esperienza umana per i controlli e le verifiche del caso) determina una maggiore velocità e correttezza del processo”.

Chi non è obbligato a emettere fattura elettronica e perchè dovrebbe farla comunque?

Secondo quanto scritto nel Decreto Fiscale 2019, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti nel regime forfettario (ossia coloro che nell’anno precedente a quello in corso non hanno superato i 65mila euro di ricavi o compensi).

“Sono però convinto che anche questa tipologia di organizzazioni – ha sottolineato Braga – possa trarre vantaggio dal lavorare con fatture elettroniche, per i motivi sopra enunciati, ma non solo. Queste stesse organizzazioni potrebbero trovarsi a dover fare fatturazione elettronica se lavorano con la PA, così come con realtà che hanno impostato un processo completamente digitalizzato di gestione del ciclo di fatturazione, o un domani, nel caso abbiano a che fare con clienti europei. Non dimentichiamo che a partire dal prossimo aprile la PA europea accetterà le fatture redatte con lo standard approvato e l’obbligo scatterà dal 2020. In pratica, per varie ragioni potrà accadere che anche in una piccola realtà ci sia bisogno di fare alcune fatture elettroniche e tenere due gestioni diverse (di cui una, quella tradizionale, particolarmente lenta e farraginosa) comporta ritardi e allungamenti dei processi”.

Diverso è il caso delle fatture relative a prestazioni sanitarie, per le quali, in seguito all’intervento del Garante della privacy, al momento è vietato procedere in modo digitale.

“Entro la fine di aprile – ha aggiunto Braga – dovrebbe essere resa disponibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate una opzione mediante la quale il privato cittadino autorizzerà o meno il trattamento dei propri dati a seguito di adesione al nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Ma al momento non si sa nulla di più”.

Le sanzioni per il ritardo di fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un processo ormai avviato e irreversibile che non lascia spazio a residue speranze di proroghe o scappatoie. Il legislatore ha solo deciso di non punire eventuali ritardi nell’emissione dei documenti entro certi limiti, superati i quali si incorre in sanzioni ridotte per un altro periodo di tempo.

Nello specifico, per il primo semestre 2019 (fino al 30 giugno) si avrà un’eliminazione/riduzione delle sanzioni in caso di mancata fatturazione elettronica, ossia: è stato stabilito che per esempio a gennaio coloro che liquidano l’Iva mensilmente avranno a disposizione fino al 16 febbraio per emettere fatture, mentre quanti fanno liquidazione trimestrale hanno tempo fino al 16 maggio (naturalmente tutto questo non deve incidere sulla liquidazione dell’IVA, che resta dovuta con riferimento al periodo in cui è stata effettuata l’operazione).

In fase di conversione definitiva in legge del decreto 119/2018, tale esimente è stata ulteriormente estesa fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione mensile.

In pratica, sino al 30 giugno la tardiva fatturazione elettronica non comporterà sanzioni, dal primo luglio invece l’emissione di e-fattura dovrà avvenire entro i successivi 10 giorni dalla effettuazione dell’operazione.

A regime, la sanzione per chi non fa fatturazione elettronica sarà pari a una cifra compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta dovuta.

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