Analisi

Acquisti di criptovalute da privato: cosa bisogna sapere per essere in regola con il fisco

L’acquisto delle criptovalute è ormai diventato semplice; più complicato è invece stabilire l’inquadratura a livello fiscale dei redditi percepiti dalla loro detenzione

Pubblicato il 16 Feb 2022

Giammarco Brega

Dottore Commercialista in Stradella (PV) e Milano, Partecipante Corso Alta Formazione “Data Management e consulenza d’impresa” di SAF Emilia Romagna

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La tassazione delle criptovalute assume sempre più importanza in un momento storico in cui un fenomeno di nicchia sta diventando un argomento sulla bocca di tutti. Quando poi si parla di finanza e rendimenti, che siano riferiti all’economia reale o al settore dei cripto asset, è impossibile non introdurre l’argomento della tassazione. Così come l’acquisto delle criptovalute appare semplice, non lo è altrettanto l’inquadratura a livello fiscale dei redditi percepiti dalla loro detenzione. In questo articolo abbiamo spiegato come sia obbligatoria la compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di detenzione di criptovalute ai fini del monitoraggio fiscale. Con questo nostro contributo cerchiamo di inquadrare il tipo di reddito che scaturisce dal possesso di questi beni. Oltre al livello di tassazione che ne deriva.

Acquisto criptovalute: quali redditi producono?

Analizziamo come l’acquisto di criptovalute possa generare redditi imponibili in capo ad un privato. Escludiamo in questa sede la casistica in cui sia un imprenditore a procedere all’acquisto delle criptovalute.
Cominciamo con una premessa. Ai fini Irpef, ovvero l’imposta sui redditi delle persone fisiche, i redditi imponibili si declinano nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.

Il gioco sta nel cercare di capire come le criptovalute possano essere interpretate dal fisco e in quale categoria di redditi possano essere inquadrate. E’ opportuno ricordare come al momento della scrittura del presente articolo regni incontrastata l’incertezza. Il legislatore non si è ancora espresso in maniera decisa sui cripto asset (se non definendoli “valute virtuali” ai fini della normativa antiriciclaggio). Conseguentemente dal punto di vista fiscale non c’è chiarezza assoluta, ma essendo il fenomeno sempre più predominante è opportuno cominciare a fare dei ragionamenti in tal senso.
Nel tentare un inquadramento dei proventi realizzati dopo l’acquisto di criptovalute da parte di soggetti non imprenditori, sembra potersi escludere la maggior parte delle categoria sopraesposte. Parliamo dei redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, e ovviamente i redditi d’impresa; resta dunque da valutare se possano rientrare o meno nei redditi di capitale o nei redditi diversi.

Criptovalute e inquadramento fiscale

La categoria dei redditi di capitale comprende interessi e proventi, dividendi societari, redditi derivanti dai rendimenti di contratti di assicurazione sulla vita, redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche,… In generale, parliamo di “interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”. Ebbene, se parliamo di criptovalute, queste ultime sono proprio idonee a generare differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; parliamo di plusvalenze o minusvalenze da negoziazione.
Di conseguenza, sembra sia corretto escludere anche la categoria dei redditi di capitale. Vero è che, secondo un’analisi del collega Francesco Avella, “la riconducibilità ai redditi di capitale potrebbe risultare ammissibile quanto ai proventi ottenuti mettendo a disposizione criptovalute per Forging o Staking, ovvero per lo Yield Farming di nuove criptovalute nell’ambito di progetti DeFi; oltre ai proventi ottenuti nell’ambito di operazioni di Savings di criptovalute”.
Ad ogni modo, resterebbe da esplorare la categoria dei redditi diversi, che per via residuale non può che essere accettata. L’art. 67 del Tuir disciplina i redditi diversi e le fattispecie che potrebbero rivelarsi utili ad inquadrare le criptovalute. Parliamo di certificati di massa, valute estere, contratti derivati, strumenti finanziari, opere dell’ingegno. Proviamo brevemente a disaminarle.

Certificati di massa

Con certificati di massa si intendono “documenti offerti in sottoscrizione al pubblico che non costituiscono titoli di credito ”. Le criptovalute, tuttavia, non sono rappresentative di crediti e pare dubbio che una ITO o ICO o un Airdrop, siano assimilabili ad una offerta di sottoscrizione al pubblico; ad eccezione di alcuni casi in cui risulti evidente che si tratta di un tramite per la raccolta di capitali sul mercato.

Le categorie di redditi derivanti dall’acquisto di criptovalute

Valute estere

Le valute estere sono intese come “biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale all’estero” (art. 2 Dpr 148/1998). Le criptovalute sono teoricamente utilizzabili come mezzi di pagamento, ma per essere universalmente accettate come tali dovrebbero avere corso legale. In altre parole, la legge di uno Stato dovrebbe ammettere esplicitamente che un debito può essere saldato con l’utilizzo di una determinata criptovalute. L’unica nazione che al momento ha compiuto questo storico passo è stata El Salvador; vedremo se e da chi sarà seguita.

Contratti derivati

L’acquisto di criptovalute non può configurarsi come sottoscrizione di un contratto derivato. Questo in quanto le criptovalute non sono qualificabili come “rapporti”. Non è infatti presente una controparte dalla quale pretendere alcun adempimento legato ad un sottostante e generalmente non ne derivano diritti o obblighi di acquistare o vendere alcun sottostante. Discorso diverso potrebbe rivelarsi in merito agli utility token, ovvero un token che include al suo interno il potere di esercitare un determinato diritto (ad esempio partecipare ad un evento, comprare in anteprima un prodotto, …).

A quali categorie di redditi corrispondo i Crypto Asset?

Strumenti finanziari

Il Dlgs n.58 del 24/2/1998 afferma che “gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari”. Anche nei paragrafi precedenti abbiamo affermato come le criptovalute possano essere considerati come strumenti di pagamento; ciò vuol dire che non possono essere considerati strumenti finanziari? E’ palese però che alcune criptovalute presentino caratteristiche tipiche degli strumenti finanziari e altre dei mezzi di pagamento. Anche in questo caso, l’accostamento non è per niente intuitivo.

Opere dell’ingegno

Le opere dell’ingegno e i brevetti rientrano solitamente nell’alveo delle norme sul diritto d’autore. Anche in questo contesto il ragionamento appare intricato. Le criptovalute costituiscano fino a prova contraria beni immateriali, ma non tutti i beni immateriali costituiscono opere dell’ingegno. All’apparenza, le criptovalute non sembrano presentare le caratteristiche tipiche delle opere soggette al diritto d’autore. (fonte “Criptovalute, l’Irpef per i soggetti passivi non imprenditori”, Francesco Avella, ilSole24ore).
A questo punto del ragionamento la domanda sorge spontanea. Come inquadrare le criptovalute? Sono valute estere? Contratti derivati? O niente di tutto ciò? A ben vedere, le criptovalute presentano tratti in comune con ognuno degli asset di cui sopra, ma non sono perfettamente sovrapponibili ad alcuno di essi.

Acquisto criptovalute e vuoto normativo

In realtà, l’Agenzia delle Entrate si è già schierata, accostando le criptovalute alle valute estere. Con risoluzione 72/E del 2/9/2016, ha infatti affermato che “in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, […] persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”.
Orientamento poi ribadito nella risposta ad interpello n. 956-39/2018. Per le persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, “alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali”.
L’equiparazione delle criptovalute alle monete virtuali effettuata dall’Agenzia Entrate genera non poche perplessità. In un momento storico come questo però, dove l’incertezza regna ancora sovrana, indica perlomeno una via da seguire. Se paragonata alle altre opzioni disponibili che abbiamo provato ad esaminare nei paragrafi precedenti, forse è l’accostamento più sensato e meno penalizzante. Preso atto di questo primo orientamento, è essenziale che nei futuri interventi normativi si tengano in considerazione le diverse caratteristiche dei cripto asset. Un’infrastruttura normativa adeguata ed aggiornata è quanto mai opportuna.
Una volta individuato il tipo di reddito, dovrò essere sempre tassato? Solo per essere in possesso di criptovalute? Ne parliamo in questo articolo.

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