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Fatture elettroniche, ecco in cosa consiste il flusso semplificato

Per poter utilizzare una procedura di fatturazione elettronica mediante flusso semplificato sono necessarie alcune condizioni, tra cui il fatto che canale di invio sia unico e identico a quello di ricezione

Pubblicato il 19 Dic 2018

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Nel contesto del provvedimento attuativo emanato a fine aprile in merito all’obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria B2B che sarà in vigore dal 1 gennaio 2019, in cui sono fornite specifiche tecniche e chiarimenti applicativi, è stata introdotta la possibilità di utilizzare il “flusso semplificato” (già previsto per la fatturazione elettronica verso la PA) nei casi in cui il canale di invio sia unico e identico a quello di ricezione.

Più nello specifico, nel provvedimento è descritta una procedura di trasmissione e ricezione della fattura elettronica più immediata che è così costituita: dopo la ricezione e i controlli dei file, se i controlli non sono superati il Sdi-Sistema di interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta di scarto; se invece l’esito del controllo è positivo, il Sdi manda la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura.

Poter sfruttare la procedura di flusso semplificato presuppone però le seguenti condizioni:

  • il cessionario/committente deve aver registrato “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;
  • “l’indirizzo telematico” deve essere uno dei canali che richiedono accreditamento (web-service o FTP) e non può essere una casella di Posta Elettronica Certificata;
  • il file fattura perviene al SdI attraverso il medesimo canale corrispondente “all’indirizzo telematico”;
  • in fase di accreditamento, il soggetto deve indicare che intende utilizzare anche il flusso semplificato.

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