Executive Dinner

Software usato, cosa dice la legge

Dal doppio evento, Milano e Roma, organizzato da ZeroUno in collaborazione con Relicense, ecco una disamina sugli aspetti giuridici che regolano la compravendita delle licenze di seconda mano

Pubblicato il 02 Dic 2016

Il software di seconda mano offre interessanti opportunità per tagliare i costi di manutenzione e ottenere ricavi dalla rivendita. La sentenza del 3 luglio 2012 emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha liberalizzato il mercato, stabilendo che i vendor non possono opporsi alla rivendita delle licenze usate. Tuttavia, i cavilli normativi lasciano spazio a interpretazioni controverse e sono ancora terreno di scontro tra aziende e fornitori. Per fare luce su questi temi, ZeroUno in collaborazione con Relicense ha organizzato il doppio appuntamento (Executive Lunch a Roma e Dinner a Milano) dal titolo Audit e software usato: essere in regola, risparmiando!.

Di questo servizio fanno parte anche i seguenti articoli:

OFFERTA – Relicense, tutte le opportunità del software usato

DIBATTITO – Licenze usate, ecco vantaggi e criticità per le aziende italiane

Nicoletta Boldrini, giornalista di ZeroUno e moderatore

Nicoletta Boldrini, giornalista di ZeroUno e moderatore, ha ricordato in apertura alcuni punti di attenzione: “Nonostante la rivendita di licenze usate sia stata sdoganata nel 2012, l’interesse sul tema è recente, segno che tra le aziende circolano ancora scarsa informazione e timore di non compliance. Nell’eventualità di un audit, spesso si preferisce acquistare la versione più aggiornata, anche se non necessaria, per non correre il rischio di non conformità”. Il quadro è complesso: “Bisogna fare i conti con la discrasia tra il parco contrattualizzato e installato – ha puntualizzato Boldrini -. Da qui l’importanza dell’assessment e di conservare la documentazione relativa ai contratti enterprise abbinati alle licenze in uso”.

Copyright e licenza d’uso

Gabriele Faggioli, Partner di Partners4Innovation e Presidente del Comitato Direttivo del Clusit, ha approfondito il contesto normativo: “La questione del licensing sta esplodendo negli ultimi anni: con l’avvento dell’It-as-a-service abilitato dal cloud e data la riduzione degli investimenti software, i vendor sono più aggressivi e l’audit diventa una fonte ulteriore di reddito”. Faggioli ha sottolineato la complessità dei contratti che danno margine alle interpretazioni dei fornitori a discapito dei clienti.

Gabriele Faggioli, Partner di Partners4Innovation e Presidente del Comitato Direttivo del Clusit

Fondamentale è attenersi al decreto legislativo 518 del 1992 del sistema giuridico italiano (con derivazione europea) che, come integrazione all’articolo 1 della legge 633/1941 sul diritto d’autore per le opere creative, protegge la proprietà intellettuale dei “programmi per elaboratore” al pari di qualsiasi prodotto letterario, vietandone la riproduzione. In riferimento alla sentenza del 2012, l’attenzione va concentrata sull’articolo 64bis della suddetta legge, che sancisce il copyright dei vendor: “L’esclusività dell’autore sul diritto alla distribuzione viene a decadere. Acquistando un software non si compra la proprietà intellettuale, ma il prodotto (ovvero il supporto fisico o la copia liquida per gli acquisti online), che può essere rivenduto purché non duplicato (il numero di copie oggetto di compravendita deve mantenersi identico)”.

Per aggirare il cavillo, le software house hanno introdotto la licenza d’uso a tempo indeterminato come contratto atipico che prevede il divieto di cessione, per cui “non vendendo, ma licenziando” l’esaurimento del diritto di distribuzione non aveva validità.

Perché la rivendita è legale

In Germania, la causa UsedSoft contro Oracle sulla legalità del commercio di licenze usate, da cui la sentenza del 3 luglio 2012, ha chiarito innanzitutto che, nonostante la diversità di termini, si tratta sempre di stipulare un atto di compravendita. Faggioli ha precisato che l’esito della sentenza riguarda esclusivamente i contratti a tempo indeterminato: “Cedendo l’uso illimitatamente, la software house non può avanzare alcuna pretesa legittima di ulteriori ricavi dopo la vendita: insomma, è la prima transazione a determinare il valore economico complessivo del prodotto, perciò non si può parlare di licenza d’uso, ma di compravendita a tutti gli effetti”. La sentenza include anche le copie acquistate in Internet e ribadisce la non duplicabilità del software, per cui se una licenza contempla l’utilizzo di più utenti, va ceduta in toto secondo il principio di inscindibilità.

Una sentenza successiva della Corte di Francoforte, nel processo UsedSoft contro Adobe, ha infine eliminato il divieto di scissione: non importa se il numero di utenze acquistate fa riferimento a un unico numero seriale, si tratta comunque di una pluralità di licenze.

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