I dati personali sono al centro della digital transformation. Che si parli di servizi alla persona, di auto a guida autonoma, di controllo a distanza della propria abitazione e degli elettrodomestici o di smart working o smart metering il punto cruciale dell’innovazione è trasformare in servizi innovativi per le persone o relativi alle persone l’enorme mole di dati che le nuove tecnologie consentono di raccogliere, analizzare, tracciare, condividere e incrociare.
I fatti di cronaca hanno già fatto emergere i rischi associati a tutto ciò: rischi legati alla sicurezza, ma anche rischi derivanti dall’uso dei dati e da una sottovalutazione delle conseguenze del particolare trattamento che si pone in essere. Rischi non confinati nella sfera digitale ma che possono incidere sulla vita fisica delle persone, provocando danni rilevanti e, talvolta, irreparabili o addirittura mortali.
Il GDPR e il rapporto tra innovazione e libertà
Il Regolamento europeo interviene in questo rapporto fra innovazione digitale, da un lato, e diritti e libertà delle persone responsabilizzando il Titolare del trattamento, definendo nuovi diritti per le persone, nuove figure di garanzia e nuovi obblighi per le aziende. Tra questi ultimi quelli che vanno sotto il nome di “Data Protection by design” e di “Data protection impact assessment” di cui si occupa questo articolo.
In, sintesi, il Titolare, cioè l’azienda, è individuato dal Regolamento come il soggetto che meglio può valutare come dare attuazione alla normativa nel proprio contesto operativo ed è responsabile (accountable) di questa valutazione e delle scelte conseguenti.
In questo contesto generale, secondo il testo italiano, il Titolare deve inserire la protezione dei dati personali tra i vincoli da considerare fin dai primi passi della progettazione di ogni nuovo servizio o prodotto basato su dati personali e di cui tenere conto in ogni fase dello sviluppo del progetto (figura 1).
Figura 1 – Data Protection by design
Quando poi le caratteristiche del nuovo trattamento possono generare rischi particolari, anche in relazione all’uso di nuove tecnologie, scatta l’obbligo di un approfondimento mirato, l’analisi di impatto sulla protezione dei dati personali (figura 2), che può sfociare, se ritenuto necessario, nella consultazione (non autorizzazione) preventiva dell’Autorità di controllo (art. 36).
Non sono, dunque, previste autorizzazioni preventive, come invece avviene oggi. La valutazione finale sulla rispondenza del nuovo servizio ai requisiti del GDPR rimane in capo al Titolare che se ne assume la piena responsabilità.
Figura 2 – Data protection impact assessment
In questo modo, l’intero processo di innovazione rimane sotto il controllo del Titolare: i tempi dell’innovazione non sono più condizionati dall’efficienza di un soggetto esterno, come il Garante, o dalla capacità di questo di capire e valutare tecnologie, contesto e impatto.
Naturalmente il Titolare è tanto libero quanto “accountable” delle scelte che fa: le deve documentare e deve saper dimostrare la rispondenza di queste ai requisiti regolamentari, avvalendosi del Data Protection Officer quando questa figura è presente. Di questo può essere chiamato a rispondere da un’ispezione o da un giudice ordinario in seguito, ad esempio, ad una class action promossa dagli interessati.
Data protection by design e Data protection impact assessment costituiscono, quindi, il filtro attraverso cui ogni innovazione deve passare (figura 3): sono cioè lo strumento di governo della Digital transformation per quanto attiene il rispetto delle libertà e dei diritti delle persone nell’era digitale. La loro valenza non riguarda tanto i trattamenti in essere quanto tutta l’innovazione digitale che dal 25 maggio 2018 investirà le imprese e la società, da qualunque area geografica arrivi e qualsiasi finalità persegua.
Questo è il contesto generale. Alcuni approfondimenti però si impongono.
In sintesi: è il rapporto fra azienda e innovazione a dover essere reso conforme al GDPR, con tutta la complessità che questo comporta. Non è un tema limitabile a chi si occupa di compliance, è un tema che riguarda l’intera organizzazione.